Art. 3.

      1. È istituito il Bollettino ufficiale delle aste immobiliari (BUAI) per la pubblicazione degli annunci relativi a gare, anche senza incanto, o ad aste che hanno ad oggetto i beni mobili previsti dal secondo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ovvero i beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e privati, comunque da vendere nel corso o a seguito di procedimenti amministrativi o giudiziari.
      2. Il BUAI è tenuto a cura dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, che ne è responsabile, ed è costituito da un apposito sito Internet, secondo le modalità, con i requisiti tecnici ed operativi, nonché con applicazione dei compensi e dei costi stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
      3. La richiesta di pubblicazione dei documenti d'asta nel BUAI deve essere fatta a cura e a spese della parte richiedente all'ufficiale giudiziario.
      4. Su istanza della parte richiedente la pubblicazione o dell'autorità giudiziaria, l'ufficiale giudiziario deve rilasciare attestazione da cui risultino la data di inserimento o di reinserimento degli atti per la pubblicazione nel sito Internet di cui al

 

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comma 2, nonché il tempo di permanenza nel sito degli stessi.
      5. Le richieste devono essere redatte su supporto cartaceo tradizionale e, a pena di irricevibilità, anche su supporto informatico in formato corrispondente a quelli commerciali più diffusi.
      6. I compensi, al netto dei costi e delle spese d'ufficio previsti dall'articolo 146 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, vanno ad incrementare la retribuzione stabilita ai sensi dell'articolo 122, numero 2), del medesimo ordinamento e della relativa normativa di attuazione, nella percentuale stabilita con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 2 del presente articolo.
      7. In conformità al modello adottato con decreto del Ministro della giustizia, è istituito un apposito registro nel quale l'ufficiale giudiziario indica la data di richiesta, il numero della procedura o la data del provvedimento, i dati delle parti, la data di inserimento dei dati nel sito Internet di cui al comma 2, e l'eventuale data di reinserimento dei medesimi dati, nonché il tempo di permanenza dei documenti d'asta nel sito.
      8. La prova dell'avvenuto inserimento dei documenti nel sito Internet di cui al comma 2 e della loro pubblicazione con le modalità previste dal presente articolo è condizione di procedibilità e di validità della vendita; la mancata acquisizione della prova, a cura degli interessati o acquisita d'ufficio, impedisce al giudice o al funzionario di procedere alla vendita.
      9. A chiunque, ad esclusione degli ufficiali giudiziari e tranne che nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è fatto divieto di pubblicare con qualsiasi mezzo gli atti e i documenti soggetti alla pubblicità nel BUAI; i contravventori alla disposizione di cui al presente comma sono puniti con la multa da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al triplo in caso di recidiva.
 

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